Responsabilità medica

Che cosa si intende, oggi, per Responsabilità Medica

In questo articolo vediamo nello specifico che cos’è la Responsabilità Medica, quali sono le diverse tipologie esistenti e tutto quello che devi sapere circa questo argomento.

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Responsabilità medica: che cos’è

Immaginiamo la situazione più comune: una persona, bisognosa di cure, si reca presso una struttura sanitaria o dal proprio medico di fiducia. Dopo qualche tempo lamenta di aver subito un danno derivante proprio dal trattamento ricevuto.

Decide quindi di agire in giudizio per chiedere che venga accertato quanto accaduto e per ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, piuttosto che l’accertamento della responsabilità penale del professionista a cui si è affidata.

Ecco, è così che si delinea la responsabilità medica.

La Responsabilità Medica è la responsabilità del professionista sanitario che, mediante la propria condotta, abbia causato un danno, un pregiudizio al paziente. 

  • Errori
  • Omissioni
  • Violazioni di obblighi inerenti l’attività di cura

 queste sono le fonti più comuni dalle quali può derivare il coinvolgimento del sanitario.

Gli scenari prospettabili sono molteplici.  Si parla di responsabilità civile, penale, amministrativa.

Si ha a che fare con concetti quali colpa, nesso causale, azione di rivalsa.

Vediamoli insieme.

Processi a carico di medici e infermieri: quadro generale in Italia

Nei tempi più recenti, in Italia sono state intentate nei confronti dei nostri professionisti sanitari 34.000 cause ogni anno. Il loro esito? 

In ambito civile, il 64% delle richieste di risarcimento avanzate dal paziente o sai suoi familiari è stata respinta. In ambito penale, ben il 95% dei procedimenti si è concluso con una archiviazione o con una assoluzione: quindi, con un niente di fatto.

Tutto questo ha portato però a conseguenze notevoli che, a livello sociale ed economico, non possono essere taciute.

Anzitutto, l’incremento vertiginoso dei procedimenti giudiziari che hanno visto coinvolti i sanitari ha contribuito, come forse era prevedibile, al diffondersi della così detta “medicina difensiva”. 

I medici si sono trovati a prescrivere spesso, ai propri assistiti, un numero di esami più elevato rispetto a quello effettivamente necessario, al fine di ottenere un quadro generale più esaustivo delle condizioni del paziente e porsi così al riparo da eventuali azioni legali. Il diffondersi della medicina difensiva è costato nel 2018 al nostro Sistema Sanitario Nazionale ben 12 miliardi di Euro.

Oltre a ciò, si è assistito al deterioramento del rapporto di fiducia tra il medico e il paziente, con un conseguente peggioramento delle condizioni di lavoro dei nostri sanitari che si sentono continuamente bersaglio di possibili azioni legali. E’ venuta ormai meno la serenità necessaria per lavorare al meglio, nell’esclusivo e unico interesse degli ammalati.

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Disciplina in vigore

Quanto detto precedentemente ha portato il nostro legislatore ad intervenire e il 1 aprile 2017 è entrata in vigore la Legge Gelli Bianco recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie».

Il fine della normativa è quello di gestire e di prevenire il rischio clinico, nonché di ridurre il contenzioso sulla responsabilità medica, tenendo conto anche della necessità di monitorare e arginare i costi della medicina difensiva.

La Legge Gelli Bianco, all’articolo 1, si apre con il riconoscimento del diritto alla sicurezza delle cure in sanità. E’ pertanto previsto che al cittadino venga garantito lo svolgimento di tutte quelle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

Mediante il corretto utilizzo delle risorse e del personale presenti all’interno delle strutture sanitarie, compresi i soggetti liberi professionisti, si vuole dare dunque concreta applicazione dell’articolo 32 della Costituzione, facendo divenire così effettivo il principio che intende tutelare la salute sia dell’individuo, che della collettività.

Ulteriore aspetto di primaria importanza è poi la delineazione della responsabilità civile e penale dei soggetti coinvolti nella cura del paziente.

La Responsabilità medica civile

Per quanto riguarda la Responsabilità medica Civile, l’articolo 7 della Legge Gelli Bianco qualifica in maniera differente la responsabilità del sanitario e quella della struttura in cui lo stesso lavora. 

La prima ha natura extracontrattuale, dal momento che il paziente non sceglie il professionista che lo curerà. La seconda, invece, ha natura contrattuale, proprio perché l’ammalato individua la struttura presso cui recarsi. 

Per inciso, ricordiamo che è di tipo contrattuale anche la responsabilità del medico che lavori come libero professionista e che sia dunque stato scelto direttamente dal paziente.

La diversa qualificazione della responsabilità, ci impone di porre attenzione a due aspetti di fondamentale importanza:

  1.  il calcolo della prescrizione  
  2. l’attribuzione dell’onere della prova. 

Con riferimento alla prescrizione, ricordiamo che l’azione civile nei confronti della struttura potrà essere intentata nell’arco di dieci anni a partire dal momento in cui il presunto errore è stato commesso, oppure dal momento in cui il paziente abbia avuto notizia del danno lamentato e pertanto il danno sia divenuto evidente, conoscibile all’esterno. 

Il paziente dovrà provare il titolo da cui deriva l’obbligazione (ad es. l’accettazione presso la struttura sanitaria e la conseguente erogazione della prestazione) e l’inadempimento. La struttura, dal canto suo, subito dopo l’assolvimento dell’onere probatorio da parte del danneggiato, sarà tenuta a dimostrare che la prestazione è stata eseguita in maniera diligente, oppure che l’inadempimento è frutto di un evento imprevedibile. 

Il medico, invece, potrà essere raggiunto da una richiesta di risarcimento nel termine di cinque anni, da calcolarsi come sopra indicato. Sarà il paziente a dover provare l’esistenza dell’illecito, della condotta colpevole, del danno lamentato e del nesso causale.

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La Responsabilità medica penale

In ambito di Responsabilità Medica Penale, invece, la Legge Gelli Bianco ha introdotto nel nostro ordinamento l’articolo 590 sexies del codice penale che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sanitario. 

La norma così recita: «Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

Nel caso in cui dunque venga coinvolto in un procedimento penale per lesioni colpose causate al paziente o per omicidio colposo dello stesso, il sanitario andrà esente da responsabilità penale in presenza delle seguenti condizioni: occorre che abbia agito con imperizia, che è una forma qualificata della colpa; è necessario che abbia rispettato quanto indicato all’interno delle linee guida; dovrà aver scelto linee guide calzanti al caso concreto trattato e dunque alle reali condizioni di salute del paziente.

Un istituto di fondamentale importanza sul quale è opportuno soffermarsi è il nesso causale intercorrente tra la condotta tenuta dal sanitario e l’evento, morte o lesioni, subito dal paziente. Il medico, l’infermiere saranno infatti condannati quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, verrà dimostrato che la condotta da loro tenuta è l’antecedente ed il presupposto senza il quale il decesso o il peggioramento delle condizioni dell’ammalato non si sarebbero verificati.

Ai fini dunque della condanna in sede penale, dovrà sussistere la certezza che la condotta tenuta dal medico o dall’infermiere abbia causato le lesioni o la morte del paziente. 

A chi spetta provare tutto ciò? All’accusa e cioè al Pubblico Ministero che conduce le indagini.

La Responsabilità amministrativa

Ultimo versante su cui si deve focalizzare l’attenzione è quello inerente la responsabilità amministrativa. L’articolo 9 della Legge Gelli Bianco si occupa proprio di questa tipologia di responsabilità e della conseguente azione di rivalsa. 

Dobbiamo ricordare che gli amministratori e i dipendenti pubblici si trovano nelle condizioni di poter causare allo Stato un danno, detto erariale, a seguito della condotta tenuta sul luogo di lavoro. In virtù dell’articolo 28 della Costituzione, infatti, “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Nel momento in cui, dunque, la struttura sanitaria si trovi a dover risarcire il danno causato al paziente, può essere necessario vagliare attentamente la condotta tenuta dal sanitario per comprendere se abbia provocato un danno erariale alle casse dello Stato.

Il danno erariale si configura pertanto quando il datore di lavoro, in questo caso la struttura, abbia effettivamente pagato una somma di denaro al paziente, in virtù di una sentenza di condanna o di un atto stragiudiziale, come ad esempio l’accordo raggiunto in sede di mediazione.

L’azione amministrativa, che è terza e autonoma rispetto a quella penale e civile, sarà esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti e sarà finalizzata ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa grave nell’operato del sanitario.

Solo in questi due casi, infatti, il professionista potrà essere considerato responsabile per il pregiudizio patrimoniale causato alla struttura e dunque, indirettamente allo Stato. A tal punto sarà esperita l’azione di rivalsa verso il sanitario, finalizzata al recupero della somma versata al paziente a titolo di risarcimento.

Ricordiamo che a tal proposito è stato posto un limite pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Dunque, ricapitolando: la Corte dei Conti, nel valutare la richiesta avanzata dall’azienda sanitaria, come ragionerà, quale iter seguirà? 

  • Anzitutto valuterà l’operato del singolo sanitario.
  • In secondo luogo si soffermerà sulla sussistenza, o meno, del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal dipendente ed il danno lamentato. 
  • Infine, indagherà per comprendere se il dipendente abbia agito con dolo o con colpa grave, violando così le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Conclusione

In questo articolo abbiamo visto tutto quello che devi sapere sulla Responsabilità medica, analizzando le diverse tipologie esistenti e la normativa in vigore. LexinMed è il servizio di consulenza legale rivolto esclusivamente ai professionisti del settore sanitario.

LexinMed si pone al fianco di medici, infermieri, soggetti esercenti le professioni sanitarie. Intende fornire le risposte alle domande e ai dubbi che accompagnano, ogni giorno, coloro che svolgono una professione sempre più cruciale e delicata.

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